L’Autorità è intervenuta con la delibera n. 77 del 16 febbraio 2022 per fornire un orientamento alle amministrazioni in merito alle modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione per i pagamenti informatici di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 33/2013. Ciò alla luce del rinvio operato da tale disposizione all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) che ha previsto l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma elettronica cd. pagoPA, i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico.
I destinatari
Soggetti con obbligo esclusivo tramite PagoPA:
In particolare, i soggetti che hanno l’obbligo di uso esclusivo della piattaforma pagoPA, adempiono all’obbligo di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 33 del 2013, pubblicando la data di adesione alla piattaforma pagoPA, nonchè, ove utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti da Agid in apposite Linee guida del 2018.
Soggetti senza obbligo esclusivo tramite PagoPA:
I soggetti che, invece, non hanno l’obbligo di uso esclusivo del sistema pagoPA, pubblicano la data di adesione alla piattaforma pagoPA e, ove utilizzati, altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA.
Gli altri destinatari:
L’Autorità ricorda che anche i soggetti non destinatari delle disposizioni del CAD sono comunque tenuti al rispetto dell’obbligo di trasparenza di cui all’art 36, secondo quanto già indicato nell’Allegato 1 alla delibera ANAC 1134/2017.
Destinatari: Stazioni appaltanti
Settore: Tutti
Per maggiori informazioni: https://www.anticorruzione.it/-/obbligo-di-trasparenza-per-le-pa-dall-anac-indicazioni-per-i-pagamenti-informatici-tramite-pagopa